News N° 9 del 03/01/2007

Gli aiuti fino a 200.000 € non saranno considerati aiuti di Stato

Le garanzie su prestiti rientreranno nel regime degli aiuti de minimis purché la parte di prestito assistita dalla garanzia non sia superiore a 1,5 milioni di euro.

La Commissione europea ha adottato un regolamento che prevede l’esenzione degli aiuti di importanza minore dall’obbligo di notifica previsto dalle norme del Trattato CE sugli aiuti di Stato. Secondo il nuovo di regolamento, gli aiuti di importo pari o inferiore a 200.000 euro concessi nell’arco di tre esercizi finanziari non saranno considerati aiuti di Stato. Le garanzie su prestiti rientreranno nel regime degli aiuti de minimis purché la parte di prestito assistita dalla garanzia non sia superiore a 1,5 milioni di euro.

Per evitare abusi, sono esclusi dal regolamento gli “aiuti non trasparenti” - ossia le forme di aiuto il cui importo preciso non sia calcolabile in anticipo - e  gli aiuti alle imprese in difficoltà.

Il regolamento tiene conto delle osservazioni formulate in una serie di consultazioni pubbliche avvenute nel corso del 2006. La revisione delle regole sugli aiuti de minimis è uno degli elementi centrali del piano di azione sugli aiuti di Stato, destinato a semplificare le regole in materia, a migliorare l'analisi economica degli aiuti e a consentire alla Commissione di concentrarsi sugli aiuti che hanno un maggiore effetto distorsivo. Il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale entro la fine del 2006 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2007.

La commissaria per la concorrenza Neelie Kroes ha dichiarato: “Il nuovo regolamento consentirà agli Stati membri e alla Commissione di risparmiare tempo e risorse, fornendo indicazioni su come configurare i regimi di aiuto di importo limitato in modo da evitare di doverli notificare alla Commissione per ottenere l’autorizzazione, e allo stesso tempo impedirà distorsioni della concorrenza.”

Secondo il regolamento della Commissione sugli aiuti de minimis attualmente in vigore, gli aiuti di importo non superiore a 100.000 euro erogati nell’arco di tre esercizi finanziari a favore di una determinata impresa sono considerati privi di effetti sostanziali sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri e non costituiscono quindi aiuti di Stato. L’innalzamento della soglia a 200.000 euro tiene conto degli sviluppi economici intervenuti dopo l’ultimo aumento.

Diversamente dal regolamento in vigore, il nuovo regolamento si applicherà anche al settore dei trasporti e alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tuttavia, dato che molte imprese del trasporto stradale sono relativamente piccole, a questo settore si applicherà una soglia di 100000 euro. Per lo stesso motivo, e data la sovraccapacità del settore, gli aiuti de minimis non potranno essere utilizzati per acquistare veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Le regole sulla soglia de minimis si applicheranno ai soli aiuti trasparenti di cui sia possibile stabilire in anticipo l’importo preciso. Tenendo conto delle numerose osservazioni formulate durante il processo di consultazione, il testo finale fornisce ampie indicazioni su prestiti, conferimenti di capitale, capitali di rischio e garanzie. Data l’importanza economica delle garanzie su prestiti, la soglia di sicurezza è limitata alle garanzie di importo non superiore a 1,5 milioni di euro. Gli Stati membri potranno tuttavia offrire garanzie su prestiti per importi superiori a 1,5 milioni di euro purché utilizzino una metodologia accettata dalla Commissione che dimostri che l’elemento di aiuto insito nella garanzia non supera i 200.000 euro.

Il nuovo regolamento consentirà agli Stati membri di prevedere regimi di garanzia a favore delle PMI senza eccessivi oneri burocratici e assicurando la certezza del diritto. Sotto questo profilo, il regolamento integra gli orientamenti sugli aiuti di Stato a sostegno degli investimenti in capitale di rischio e la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione adottati nel corso del 2006.

Il regolamento sugli aiuti de minimis rientra nelle misure per l’attuazione del piano di azione in materia di aiuti di Stato adottato dalla Commissione nel giugno 2005. Il piano traccia i principi guida della riforma generale delle regole sugli aiuti di Stato che sarà attuata nell’arco dei prossimi cinque anni, e in particolare indica il modo in cui la Commissione intende avvalersi delle norme del Trattato CE in materia di aiuti di Stato per incoraggiare gli Stati membri a contribuire alla strategia per la crescita e l’occupazione riducendo il livello complessivo degli aiuti e concentrandoli sul miglioramento della competitività dell’industria europea, sulla creazione di posti di lavoro duraturi, sulla coesione sociale e regionale e sul miglioramento dei servizi pubblici.

Clicca per visionare il regolamento

News